Entra nel vivo la tregua fiscale introdotta nell’ultima legge di Bilancio.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) ha, infatti, messo a punto la procedura per la domanda di definizione agevolata dei debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ed estesa anche i contribuenti “fuoriusciti” dalle tre precedenti rottamazioni.
I beneficiari della rottamazione dovranno pagare solamente l’importo del debito residuo senza dover sostenere anche i costi relativi a sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio.
Dovranno comunque essere versate le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
I termini della domanda
La domanda andrà presentata (o eventualmente integrata se già presentata) entro il 30 aprile 2023 esclusivamente per via telematica.
I debiti residui possono essere pagati in un’unica soluzione oppure rateizzate in un massimo di 18 rate in 5 anni.
In caso di rateazione massima, le prime due rate dovranno essere saldate il 31 luglio e il 30 novembre 2023, le restanti 16 rate ripartite nei successivi 4 anni al tasso del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2023.
Come per le precedenti rottamazioni: il versamento omesso, tardivo o insufficiente fa scattare l’inefficacia della definizione agevolata.
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I nostri uffici sono disponibili per l’individuazione dei carichi rottamabili, determinare la somma residua (eventualmente rateizzata) e presentare domanda di definizione.
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